All’Ufficio Reclami può rivolgersi la clientela per qualunque questione relativa a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento intrattenuti con la banca. Si può presentare un reclamo alla Banca per lettera raccomandata a/r o per via telematica indirizzato a:

Banca Sviluppo Economico SpA – Ufficio Reclami
Viale Venti Settembre 56 – 95100 Catania

email: controlli@bancabase.it

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti …), o entro 90 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento. Nel caso in cui il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi:

L’ABF è un sistema stragiudiziale che offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica, rispetto al ricorso al giudice. L’Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che decide – in pochi mesi – chi ha ragione e chi ha torto. Il cliente può rivolgersi all’ABF per reclami relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari.

Per informazioni su questo sistema si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it

Il Conciliatore Bancario Finanziario è un’associazione che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni tra gli intermediari bancari e finanziari e la loro clientela. Il Cliente può rivolgersi al Conciliatore: per reclami relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari nel caso in cui si scelga la conciliazione (procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia); per i reclami relativi ai servizi di investimento (ad es. compravendita di azioni, obbligazioni e operazioni in strumenti finanziari derivati).

Per informazioni su questo sistema si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

  • Anche in assenza di un formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, 1° comma, del Dlgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.